Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare la determinazione del valore dell’immobile rappresenta un momento fondamentale.
Ad essa procede secondo quanto disposto dall’art.568 cpc il GE avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi del successivo art.591 cpc co 1.
L’attuale testo dell’art.568 cpc è frutto delle modifiche normative introdotte dal D.L 83/2015 conv.in L.132/15 normativa applicabile anche ai procedimenti pendenti.
La novella legislativa che ha nel contempo arricchito il contenuto della relazione di stima dell’esperto prevista dall’art.173 dip.att.cpc, ha reso obbligatoria la nomina dell’esperto stimatore.
Si tratta di un intervento riformatore che recepisce le prassi virtuose già vigenti in molti uffici giudiziari e che ha comportato altresì il superamento a riferimenti non più attuali quali la determinazione del valore del bene espropriando sulla base del reddito dominicale e della rendita catastale previsti dal precedente richiamo all’art.15 cpc.
Il novellato art.568 cpc ha radicalmente mutato l’impostazione precedente ed inoltre il riferimento esplicito alla relazione di stima contenuto in numerose disposizioni, si pensi ad esempio all’art.570 relativo all’avviso di vendita, fa ritenere che l’attività dell’esperto stimatore sia ormai divenuta uno snodo imprescindibile per il corretto svolgimento della procedura.