Il servizio cura gli adempimenti relativi alla liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai testimoni citati nell’ambito dei procedimenti penali, dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale di Rimini.
A CHI SPETTA
Ai testimoni non residenti citati dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale.
Agli accompagnatori di testimoni minori di anni quattordici o invalidi gravi ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (sempre che gli accompagnatori non siano essi stessi testimoni).
Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza.
NB: I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo (art. 45 DPR 115/2002).
A CHI NON SPETTA
alla persona offesa che si sia costituita parte civile a meno che la stessa non sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
ai testimoni citati a richiesta di parte (difesa e parte civile) a meno che la stessa non sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale possono essere quantificate, su richiesta, dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
al testimone minore di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
COSA SPETTA - SPESE RIMBORSABILI
Biglietti ferroviari in II classe sui servizi di linea; se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea;
biglietti di mezzi pubblici.
Biglietti aerei in classe economica (esclusivamente nel caso di previa autorizzazione scritta rilasciata dall’Autorità Giudiziaria).
Per chi è venuto in auto, viene riconosciuto l’equivalente del biglietto del treno regionale II classe andata/ritorno.
COSA NON SPETTA - SPESE NON RIMBORSABILI
Spese di soggiorno, pasti, utilizzo di taxi e comunque tutto quanto non indicato tra le SPESE RIMBORSABILI
COSA DEVO PRESENTARE
Decreto di citazione della Procura o del Tribunale a comparire quale testimone unitamente alla relata di notifica, in originale.
Domanda di rimborso in originale con relativa attestazione di partecipazione all’udienza rilasciata dal cancelliere in aula (Modello A allegato 1).
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa dal teste nel caso in cui si utilizzi il mezzo proprio (Modello C per i privati cittadini e C1 per il personale appartenente alle Forze dell’ordine – allegati 2 e 3).
Biglietti ferroviari in II classe (nel caso di deposito in cancelleria si provvederà a trattenere l’originale dell’andata e ad effettuare copia conforme per il biglietto di ritorno); in caso contrario, occorrerà spedire per posta elettronica entrambi i biglietti. In mancanza del titolo di viaggio, ossia nei casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasposto diversi da quelli di linea, ecc.) la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, sulla base della presentazione all’ufficio spese di giustizia della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa dal teste (Modello C o C1 allegati).
Biglietti aerei in classe economica unitamente alla relativa autorizzazione scritta all’uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all’Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione – in caso di mancanza di autorizzazione non è ammesso rimborso).
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È necessario depositare la documentazione sopraindicata in originale presso l’Ufficio Spese di Giustizia (secondo piano – stanza 2011) il giorno in cui è resa la testimonianza oppure inviare tutto per posta elettronica certificata all’indirizzo mail: spesedigiustizia.tribunale.rimini@giustiziacert.it non oltre cento giorni dalla data della testimonianza stessa.
Si precisa che le richieste prive, in tutto o in parte, della documentazione indicata(debitamente compilata – i campi sono obbligatori) non verranno prese in considerazione.
A CHI DEVO RIVOLGERMI UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA:
Dott.ssa Ermelinda Alfano – Funzionario Giudiziario
Dott. Antonino Reina – Operatore Data Entry
tel. 0541/763366– mail: spesedigiustizia.tribunale.rimini@giustizia.it
NORMATIVA
DPR 115/2002 Testo Unico Spese di Giustizia ARTT. 45-48, ART. 71, ART. 1
Rimborso spese ai testimoni (Ambito Penale)